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Normative

In questa pagina potrete trovare tutte le nostre guide gratuite per HACCP, Prodotti MocaLegionella, Monouso in plastica, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro, potrete consultare e scaricarle gratuitamente.

Haccp

Autocontrollo e sistema HACCP non sono termini sinonimi. Il concetto di autocontrollo ha una valenza più ampia che discende dalla responsabilizzazione dell’Operatore del settore alimentare (OSA) in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e corrisponde all’obbligo di tenuta sotto controllo delle proprie produzioni.

L’autocontrollo è obbligatorio per tutti gli operatori che a qualunque livello siano coinvolti nella filiera della produzione alimentare.
L’HACCP (Hazard analysis and critical control points) è invece un sistema che consente di applicare l’autocontrollo in maniera razionale e organizzata. È obbligatorio solo per gli Operatori dei settori post-primari.
Il sistema HACCP è quindi uno strumento teso ad aiutare gli OSA a conseguire un livello più elevato di sicurezza alimentare.

I principi su cui si basa l’elaborazione di un piano HACCP sono sette:

  1. Identificare ogni pericolo da prevenire, eliminare o ridurre
  2. Identificare i punti critici di controllo (CCP – Critical Control Points) nelle fasi in cui è possibile prevenire, eliminare o ridurre un rischio
  3. Stabilire, per questi punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l’accettabilità dalla inaccettabilità
  4. Stabilire e applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo
  5. Stabilire azioni correttive se un punto critico non risulta sotto controllo (superamento dei limiti critici stabiliti)
  6. Stabilire le procedure da applicare regolarmente per verificare l’effettivo funzionamento delle misure adottate
  7. Predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa alimentare.
Regolamento Europeo
link al decreto legge in gazzetta ufficiale
link alla formazione per gli addetti nel settore alimentare – Emilia Romagna
link alla formazione per gli addetti nel settore alimentare – Liguria
link alla formazione per gli addetti nel settore alimentare – Marche

Prodotti Moca

Gli alimenti vengono a contatto con molti materiali e oggetti durante le rispettive fasi di produzione, trasformazione, conservazione, preparazione e somministrazione, prima del loro consumo finale.

Tali materiali e oggetti sono denominati materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA) – ad esempio contenitori per il trasporto degli alimenti, macchinari per la trasformazione dei prodotti alimentari, materiali da imballaggio, utensili da cucina e posate e stoviglie – e dovrebbero essere sufficientemente inerti da evitare che i loro componenti incidano negativamente sulla salute del consumatore o influenzino la qualità degli alimenti.

Per garantire la sicurezza dei MOCA e per favorire la libera circolazione delle merci, nell’Unione europea (UE) vige una serie di requisiti legali e forme di controllo.

Materiali a contatto con gli alimenti
CELEX 32004R1935 it TXT
Piano Nazionale di controllo ufficiale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Monouso in Plastica

La direttiva riguardante le plastiche monouso è intesa a prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente nonché a promuovere una transizione verso un’economia circolare in tutta l’Unione europea attraverso l’introduzione di una combinazione di misure per i prodotti contemplati dalla direttiva, in particolare, garantendo che i prodotti di plastica monouso per i quali esistono alternative disponibili e a costi abbordabili non possano essere immessi sul mercato.

La direttiva mette in atto la strategia dell’Unione sulla plastica, elemento importante per la transizione dell’Unione verso un’economia circolare.

La direttiva si applica a determinati prodotti di plastica monouso, prodotti a partire dalla plastica oxo-degradabile e ad attrezzi da pesca, posate, piatti, guanti e altri tipi di prodotti usa e getta contenenti plastica. I prodotti di plastica monouso sono fatti in tutto o in parte di plastica e sono generalmente destinati a essere utilizzati una volta sola oppure per un breve periodo di tempo prima di essere gettati.

Le restrizioni di mercato e le disposizioni sulla marcatura dei prodotti si applicano dal 3 luglio 2021, mentre i requisiti di progettazione dei prodotti per i tappi e i coperchi dei contenitori per bevande in plastica monouso si applicano dal 3 luglio 2024.

Restrizione dell'UE su alcuni prodotti in plastica
Direttive UE

Legionella

Grazie alla nostra competenza potrai garantire la massima sicurezza ai tuoi ospiti.

La Legionella è un batterio aerobo molto pericolso e a volte letale.
È ampiamente diffuso in natura in tutti quei luoghi dove l’acqua resta ferma o non ha un riciclo continuo adeguato come laghi, stagni, fiumi, sorgenti termali, ecc. Da queste sorgenti naturali, il batterio incontra ambienti idrici artificiali, adatti alla sua proliferazione, come le condotte ittadine e gli impianti idrici degli edifici.

La nostra società si impegna, già da diversi anni, nel formare un personale tecnico specifico sempre informato sulle nuove normative e i nuovi metodi contro il batterio Legionella, per assicurare ai nostri clienti una procedura corretta e su misura.

LA PROCEDURA CORRETTA
L’Istituto Superiore della Sanità ha evidenziato che oltre il 50% dei casi riconosciuti sono da ricondursi alle strutture recettive, alle quali seguono strutture di accoglienza e piscine.

IMPIANTO IN ENTRATA
Idoneo per tutte le strutture che offrono un servizio stagionale, questo sistema permette di debellare il batterio presente nell’acqua proveniente dall’acquedotto.

IMPIANTO PER RICIRCOLO
Questo secondo impianto vienen installato in aggiunta al primo.
È consigliato in tutte quelle strutture, ad apertura annuale, in cui l’acqua, per mancata richiesta, non ha un sufficiente ricircolo e resta a lungo nelle tubature all’interno della struttura stessa.


NORMATIVE VIGENTI
Le più recenti Linee Guida sono state emanate in attuazione del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 – che vedremo nel dettaglio nel prossimo paragrafo – che obbliga ogni datore di lavoro ad attuare appropriate misure per prevenire il rischio Legionella e proteggere i lavoratori.

Rispetto a quelle del 2000 e del 2005,le Linee Guida sulla Legionella del 2015 hanno un carattere di obbligatorietà, che mancava alle precedenti.

Le Linee Guida si articolano in 6 capitoli. Negli aspetti generali viene definita la “Legionellosi”, nonché le fonti di infezione, le modalità di trasmissione della Legionella, la frequenza della malattia e relativi sintomi, e le diagnosi di laboratorio per la ricerca del batterio in campioni umani o ambientali.

Nella parte relativa alla Sorveglianza e indagine epidemiologica, viene invece esplicitato nel dettaglio il sistema di notifica e tutte le procedure per la notifica dei casi all’interno del registro nazionale della Legionellosi.

Le Linee Guida del 2015 contengono anche un Protocollo di controllo del Rischio Legionellosi (capitolo 3) che si articola in 3 fasi correlate e sequenziali, ovvero:

  1. Valutazione del Rischio Legionella;
  2. Gestione del Rischio;
  3. Comunicazione del Rischio.

Completano le linee guida indicazioni specifiche rivolte ai gestori di strutture sanitarie, ricettive e termali in merito a:

  • Metodi di prevenzione e controllo della contaminazione all’interno del sistema idrico (capitolo 4);
  • Indicazioni per progettare, realizzare e gestire gli impianti (capitolo 5);
  • Definizione dei rischi associati alle attività professionali (capitolo 6).

Come abbiamo visto in precedenza, il quadro normativo sulla Legionella non si esaurisce alle linee guida. Vediamo nel prossimo paragrafo cosa dice in proposito il D. Lgs. 81/2008, meglio noto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

La normativa in materia di Legionella in Italia non presenta aggiornamenti ufficiali al 2023.

Dunque, fermo restando questi ulteriori obblighi appena descritti, per essere in regola con la legge italiana, tutte le strutture potenzialmente a rischio Legionellosi sono obbligate a rispettare le Linee Guida Ministeriali e il D.Lgs. 81/2008

Queste vengono aggiornate anche in base agli studi e agli aggiornamenti della comunità scientifica nazionale e internazionale.

Cosa può succedere se non rispetti queste disposizioni normative?

  • Una ammenda pecuniaria fino a 6.600 €, per ogni obbligo non soddisfatto;
  • Arresto fino ad 8 mesi;
  • Chiusura della struttura o sospensione definitiva dell’attività imprenditoriale.

Non mettersi al riparo dagli obblighi di legge vigente rischia di compromettere per sempre la tua attività.

Linee guida per la prevenzione ed il contagio della legionella

Sicurezza

La normativa sull’igiene nei luoghi di lavoro

Per quanto riguarda l’igiene sul luogo di lavoro occorre fare sempre riferimento al D. Lgs. 81/08 (con successive modifiche e integrazioni sulla normativa di sicurezza, come il decreto legislativo 106/09).

In tutti i luoghi di lavoro, cioè negli ambienti in cui sono situate postazioni di lavoro vere e proprie e in quelli in cui il lavoratore deve recarsi per svolgere compiti collaterali alle proprie mansioni (per esempio le zone di deposito), il datore di lavoro ha la responsabilità di mantenere un’igiene e una pulizia adeguate.

In primo luogo, deve fare in modo che le operazioni di pulizia siano svolte regolarmente e in maniera adeguata alle esigenze ambientali, ove possibile al di fuori dell’orario di lavoro, e in modo da non recare danno alla salute del lavoratore. Inoltre, pavimenti e infissi devono essere, ove possibile, realizzati in modo tale che la pulizia si svolga in maniera semplice e accurata.

Nei luoghi di lavoro, o nelle zone più prossime, dev’essere garantita la presenza di fonti di acqua potabile, cosicché i lavoratori possano sia bere che lavarsi quando necessario. L’acqua deve essere, naturalmente, pulita e protetta, e assieme ad essa devono esserci detersivi e prodotti per l’asciugatura.

I servizi igienici devono obbligatoriamente essere presenti, funzionanti e messi a disposizione del personale. Se i lavoratori sono meno di dieci in tutta l’azienda, i bagni possono essere comuni ed utilizzati in maniera alternata; altrimenti, è necessario che siano separati per gli uomini e per le donne. Speciali normative regolano poi i servizi igienici destinati ai dipendenti disabili.

I luoghi di lavoro devono essere privi di rifiuti o sostanze dannose per la salute. Inoltre, va garantito ai lavoratori uno spazio sufficiente e funzionale per svolgere i propri compiti.

Tali spazi devono essere protetti dalla pioggia, dall’umidità ambientale e dagli altri agenti atmosferici, riscaldati durante l’inverno, isolati acusticamente (nei limiti del possibile e in rapporto al tipo di attività svolta) e dotati di sufficiente areazione e illuminazione, attraverso fonti naturali o artificiali.

Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro

Disinfettanti